Sez. 1, Sentenza n. 3368 del 16/05/1983 (Rv. 428266 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RECESSO E A UN'INDENNITÀ, EQUIVALENTE ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL PERIODO DI PREAVVISO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA E SPECIFICA DEL FATTO ALLA CONTROPARTE - OBBLIGO DEL RECEDENTE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RECESSO E A UN'INDENNITÀ, EQUIVALENTE ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL PERIODO DI PREAVVISO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA E SPECIFICA DEL FATTO ALLA CONTROPARTE - OBBLIGO DEL RECEDENTE - ESCLUSIONE.*
Il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni (o recesso) del lavoratore, con diritto di quest'ultimo (in base al combinato disposto degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, cod. civ.) ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, senza che il recedente sia tenuto ad eseguire la contestazione immediata e specifica del fatto alla controparte, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi inversa di licenziamento in tronco del lavoratore. (V 3222/80, mass n 407010; (V 2956/80, mass n 406698; (V 285/76, mass n 378961).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)