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Sez. L, Sentenza n. 5072 del 10/10/1984 (Rv. 436879 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - OBBLIGO PER IL LAVORATORE SUBORDINATO DI ESTERNARE IMMEDIATAMENTE LE RAGIONI DELLE DIMISSIONI - ESCLUSIONE - LIMITE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436879-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - OBBLIGO PER IL LAVORATORE SUBORDINATO DI ESTERNARE IMMEDIATAMENTE LE RAGIONI DELLE DIMISSIONI - ESCLUSIONE - LIMITE - FATTISPECIE.*

Il diritto al trattamento economico (indennità per mancato preavviso) spettante, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2119 cod. civ., al lavoratore subordinato (qual è anche il dirigente) che recede dal contratto non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione della giusta causa, e in particolare all'esplicazione contestuale, o pressoché immediata, rispetto al recesso delle ragioni delle dimissioni, atteso che le formalità di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 concernono soltanto il recesso del datore di lavoro. Ciò, peraltro, non toglie che la mancata manifestazione immediata della giusta causa possa acquistare rilievo negativo, nel senso di far escludere quel rapporto di causalità che deve esistere fra giusta causa e recesso, nell'ipotesi (diversa da quella caratterizzata dal protrarsi del mancato pagamento della retribuzione) in cui il lavoratore abbia continuato le sue prestazioni per un tempo apprezzabile senza far valere la giusta causa già compiutamente verificatasi. (V 3368/83, mass n 428266; (V 3222/80, mass n 407010; (V 2956/80, mass n 406698; (V 285/76, mass n 378961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)