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Sez. 3, Sentenza n. 1351 del 10/02/1998 (Rv. 512435 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Pagamento con assegni circolare - Rifiuto del creditore contrario a buona fede - Estinzione dell'obbligazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512435-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO

La consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore l'obbligo di prestare la sua collaborazione all'adempimento dell'obbligazione, a norma dell'art. 1175 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)