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Sez. L, Sentenza n. 18240 del 21/12/2002 (Rv. 559385 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Pagamento con assegni circolari - Rifiuto del creditore contrario a buona fede - Estinzione dell'obbligazione - Esclusione - Esclusione della mora del debitore ex art. 1220 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559385-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO

Nello svolgimento del rapporto obbligatorio, è contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore, ma a tale rifiuto non può attribuirsi efficacia estintiva dell'obbligazione, costituendo l'assegno circolare prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi dell'art. 1277, comma primo, cod. civ., si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. L'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'art. 1220 cod. civ., che vale ad escludere soltanto la mora del debitore, salvo che l'offerta sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)