Sez. 2, Sentenza n. 12288 del 18/09/2000 (Rv. 540222 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Vendita di beni o servizi ad un ente pubblico - Mancanza di delibera nelle forme normativamente prescritte, ovvero dell' impegno contabile registrato dal ragioniere - Conseguenze - Rapporto obbligatorio tra venditore e amministratore o funzionario pubblico - Configurabilità - Mancanza dei requisiti prescritti per il contratto con l' ente pubblico - Irrilevanza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Il contratto di vendita ad un ente pubblico di beni o servizi in assenza di delibera autorizzativa nelle forme normativamente previste, pur se divenuta o dichiarata esecutiva, ovvero in mancanza dell'impegno contabile registrato dal ragioniere, determina l'instaurarsi del rapporto obbligatorio direttamente tra il venditore e l'amministratore o il funzionario che ha consentito la fornitura, senza che siano necessari, per la validità di questo contratto, gli stessi requisiti prescritti per la validità del contratto con l'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 28, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)