Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006 (Rv. 586909 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta o autenticata - Esperimento della querela di falso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto "absque pactis", ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi un cui il riempimento sia stato eseguito "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato correttamente ritenuto che - avendo la ricorrente dichiarato di aver apposto la propria firma su un buono di consegna di un elettrodomestico, acquistato dal controricorrente, precisando che lo stesso era stato poi riempito successivamente da quest'ultimo contro la sua volontà con una fideiussione che la ricorrente stessa non aveva mai inteso rilasciare - nell'ipotesi in questione avrebbe dovuto essere proposta la querela di falso, con la conseguenza che, in difetto, non si sarebbe potuto concludere per la falsità del predetto documento sulla base degli altri elementi del tutto marginali e indiziari indicati dalla ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Pen. art. 486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)