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Sez. L, Sentenza n. 1935 del 23/02/1988 (Rv. 457835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - RAGIONE ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - ANTICIPATO COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ FISICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI "RIMBORSO" DEI CONTRIBUTI ALTRIMENTI DOVUTI FINO ALL'ETÀ PENSIONABILE - PORTATA - INCIDENZA DEL COSIDDETTO RIMBORSO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA POSTERIORI AL 31 GENNAIO 1977 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - RAGIONE ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - ANTICIPATO COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ FISICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI "RIMBORSO" DEI CONTRIBUTI ALTRIMENTI DOVUTI FINO ALL'ETÀ PENSIONABILE - PORTATA - INCIDENZA DEL COSIDDETTO RIMBORSO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA POSTERIORI AL 31 GENNAIO 1977 - ESCLUSIONE.*

La clausola contrattuale, che preveda, in favore dei dipendenti collocati anticipatamente in pensione a causa d'inabilità fisica, il versamento dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare agli enti previdenziali per il periodo ancora mancante al raggiungimento della normale età pensionabile, introduce una prestazione non qualificabile come rimborso, né come risarcimento del danno, ma costituente una componente del complessivo trattamento di fine rapporto, trattandosi della dazione di una somma di denaro in ordine alla quale i contributi assumono il limitato rilievo di parametro per la sua quantificazione. Pertanto, detta prestazione (nel caso di collocamento anticipato a riposo anteriore all'1 giugno 1982) va determinata, ai sensi dell'art. 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977 n. 91), senza tener conto degli aumenti dell'indennità di contingenza posteriori al 31 gennaio 1977. (V 4853/87, mass n 447551; (V 4355/87, mass n 453099; (V 844/87, mass n 450531; (V 2980/86, mass n 445985; (Conf 5380/85, mass n 442616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)