diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15143 del 28/11/2001 (Rv. 550718 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite - Motivi del ricorso - Art 360 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550718-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il sistema delle impugnazioni avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura- previsto dagli art. 17 ultimo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195 e dall'art.60 del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 - è regolato, per quanto attiene alle forme, i termini e le condizioni di ammissibilità, dalla legge processuale civile, e segnatamente dall'art. 360 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso contro i detti provvedimenti deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione (sommaria) dei fatti di causa, ai sensi dell'art. 366 comma primo del cod. proc. civ., in modo da consentire, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno determinato la vicenda processuale e delle posizioni attraverso la semplice lettura del ricorso.(In applicazione di tale principio la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. che aveva inflitto la censura, rilevando che il ricorso non conteneva l'esposizione dei fatti e che questi non erano neppure desumibili dal tenore delle censure articolate, nelle quali l'incolpazione non risultava riportata nel suo esatto tenore).

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)