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Sez. U, Sentenza n. 6223 del 09/07/1997 (Rv. 505858 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Valutazione della gravità dell'addebito e scelta della sanzione - Apprezzamento dell'organo professionale - Censurabilità - Esclusione - Congruità e adeguatezza della motivazione - Controllabilità - Valutazione in sede disciplinare di sentenza determinativa della pena a richiesta delle parti (cosiddetta "patteggiamento") - Ammissibilità - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505858-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionista, la valutazione della gravità dell'addebito, sia sotto il profilo della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine professionale sia al fine della scelta della sanzione da infliggere (inclusa la cancellazione dall'albo) rientra fra gli apprezzamenti di merito affidati alla competenza istituzionale dell'organo professionale e si sottrae quindi a riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale essendo tale ricorso consentito solo in ordine alla correttezza e alla congruità della motivazione, ben potendo a tal fine valutarsi in sede disciplinare, anche nel contesto delle altre risultanze, la sentenza che abbia determinato la pena su richiesta delle parti, a norma del secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. specie quando vi sia stata in sede penale ammissione dei fatti da parte del professionista (Principio enunziato in tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 17, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 45, Cod. Proc. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)