Sez. 3, Sentenza n. 3300 del 15/10/1968 (Rv. 336285 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - DEMANIO MARITTIMO - PORTI - IN GENERE - OPERAZIONI PORTUALI - ESERCIZIO PER CONTO TERZI DA PARTE DI IMPRESA PRIVATA O DELLE COMPAGNIE PORTUALI - PUBBLICO SERVIZIO - DANNI CAUSATI A TERZI DAI LAVORATORI DELLE COMPAGNIE DURANTE LE OPERAZIONI PORTUALI - RESPONSABILITA DELLE COMPAGNIE - LIMITI.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - DEMANIO MARITTIMO - PORTI - IN GENERE - OPERAZIONI PORTUALI - ESERCIZIO PER CONTO TERZI DA PARTE DI IMPRESA PRIVATA O DELLE COMPAGNIE PORTUALI - PUBBLICO SERVIZIO - DANNI CAUSATI A TERZI DAI LAVORATORI DELLE COMPAGNIE DURANTE LE OPERAZIONI PORTUALI - RESPONSABILITA DELLE COMPAGNIE - LIMITI.*
A norma dell'art. 111 cod. nav. L'Esercizio delle operazioni portuali per conto terzi da parte di imprese private o delle compagnie portuali costituisce un pubblico servizio ed e regolato con il regime delle concessioni amministrative. Le compagnie portuali, - le quali costituiscono una singolare specie di societa cooperative coattive, nelle quali elementi di natura privatistica riguardanti principalmente il patrimonio sociale e la prestazione di lavoro, sono commisti ad elementi di natura pubblicistica derivanti dalla disciplina dei lavori portuali in regime di monopolio e dal controllo esercitato dagli organi della pa - sono responsabili per i danni causati a terzi dai lavoratori durante l'esecuzione delle operazioni portuali- ferma restando in ogni caso la responsabilita personale degli stessi- qualora esercitino la relativa impresa in virtu di concessione. Non sono responsabili, invece, qualora si siano limitati a fornire la mano d'opera, sia pure inquadrata in squadre di operai, perche in tal caso l'impresa e assunta dai terzi, che di detta mano d'opera si avvalgono quale mezzo di Esercizio della loro attivita. Nella terza ipotesi in cui, pur non essendo il servizio pubblico delle operazioni portuali in concessione alle compagnie portuali, queste lo gestiscono ugualmente di fatto, contraendo le relative obbligazioni ed assumendo la direzione effettiva dei lavori, si instaura tra le parti contraenti un rapporto di natura privatistica, che puo far sussistere la responsabilita delle compagnie (a prescindere dalla legittimita amministrativa del loro comportamento) in base alle norme che regolano l'appalto.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)