diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25135 del 25/05/2016 Cc. (dep. 16/06/2016) Rv. 267236 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca e sostituzione - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. n. 93 del 2013 - Ipotesi di vittima "occasionale" non legata da pregresso rapporto con l'autore del reato - Insussistenza.
Stato
decisa il 2016-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267236-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda alla contestuale notifica dell'istanza di revoca o di modifica alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)