Sez. 5, Sentenza n. 43103 del 12/06/2017 Cc. (dep. 20/09/2017) Rv. 271009 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. - Ordinanza che revoca o sostituisce la misura in corso - Nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - Sussistenza - Deducibilità e rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio cautelare.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
L'omessa notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alle persone, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., determina la nullità del provvedimento di modifica ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)