diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 34712 del 02/02/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267528 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione della prova - Chiamata in correità - Rilevanza probatoria - Riscontri esterni - Caratteristiche - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267528-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare riscontro individualizzante, in difetto di possibili spiegazioni alternative, l'assenza di contatti telefonici tra chiamante e chiamato in correità, sia perchè accertata - in linea con quanto riferito dal collaborante in ordine al previo accordo fra i due - per il solo periodo immediatamente precedente e successivo al delitto oggetto delle dichiarazioni accusatorie, sia perchè inserita in un contesto relazionale connotato, al contrario, da assidui contatti tra gli stessi soggetti e dalla loro accertata colleganza criminale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)