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Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260607 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione della prova - Chiamata in correità - Rilevanza probatoria - Riscontri esterni - Caratteristiche.
Stato
decisa il 2014-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260607-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)