Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 231301 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione della prova - Chiamata in correità - Rilevanza probatoria - Riscontri esterni - Caratteristiche.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)