diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5155 del 09/11/1978 (Rv. 394904 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DELLA IMPRESA DATRICE DI LAVORO - UNITARIETA DEL RAPPORTO DI LAVORO O SUO FRAZIONAMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394904-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - MUTAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DELLA IMPRESA DATRICE DI LAVORO - UNITARIETA DEL RAPPORTO DI LAVORO O SUO FRAZIONAMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il giudizio circa l'unitarieta di un rapporto di lavoro dipendente, intervallato da Atti e negozi risolutivi - al fine dell'accertamento della violazione del principio inderogabile dell'infrazionabilita del rapporto - e legato alla ritenuta portata meramente formale di detti Atti o negozi, e cioe, se non necessariamente alla prova positiva di un intento fraudolento in danno del prestatore d'opera, quanto meno alla Mancanza di prova di un accordo novativo fondato sulla oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche radicalmente nuove, concrete ed effettive; e tale non e, a norma dell'art 2112 cod civ, mutamento della Forma giuridica della impresa datrice di lavoro, il quale consente la continuazione dei rapporti di lavoro, ove rimangano inalterate l'attivita imprenditoriale e le finalita perseguite dall'impresa.Pertanto, in caso di subentro di una societa privata ad un ente pubblico (nella specie subentro dello istituto luce SpA all'istituto nazionale luce), al fine di ammettere l'unitarieta del rapporto di lavoro, non e sufficiente tale fatto, ma e necessario accertare la portata precettivamente novativa desumibile dalle specifiche discipline speciali che regolano il fenomeno del subentro di una societa ad un ente pubblico in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultimo, in relazione al passaggio del personale alle dipendenze della societa ed al rispetto delle norme disciplinatrici dei relativi rapporti di lavoro. (V 4749/76, mass n 383491; (V 3388/76, mass n 382173; (V 1500/75, mass n 375090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)