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Sez. L, Sentenza n. 6194 del 15/07/1987 (Rv. 454491 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE ESSENZIALE - CRITERI SECONDARI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454491-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE ESSENZIALE - CRITERI SECONDARI - INDIVIDUAZIONE.*

Nel caso in cui la subordinazione - che costituisce l'elemento essenziale ed indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e la principale sua nota distintiva rispetto al rapporto di lavoro autonomo- non sia, per il concreto atteggiarsi del rapporto, agevolmente apprezzabile, il giudice, ai fini della distinzione di detti rapporti, può fare riferimento ad altri criteri, secondari e privi di autonomo valore decisivo, quali: l'oggetto della prestazione (che, nel rapporto di lavoro subordinato, sono le stesse energie lavorative - operae - e, nel rapporto di lavoro autonomo, è, invece, il risultato - Opus - dell'attività organizzata del lavoratore); l'esistenza o meno, in capo al lavoratore, di un'organizzazione di impresa, anche in termini minimi; l'incidenza soggettiva del rischio (che, nel rapporto di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro e, nel rapporto di lavoro autonomo, grava sul lavoratore). (V 3913/86, mass n 446749; (V 3841/86, mass n 446679; (V 3309/85, mass n 440978; (V 4036/84, mass n 436010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)