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Sez. L, Sentenza n. 3841 del 10/06/1986 (Rv. 446679 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NON AGEVOLE APPREZZABILITÀ DELL'ESISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE AL POTERE DIRETTIVO DEL BENEFICIARIO - CRITERI ULTERIORI.*
Stato
decisa il 1986-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446679-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NON AGEVOLE APPREZZABILITÀ DELL'ESISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE AL POTERE DIRETTIVO DEL BENEFICIARIO - CRITERI ULTERIORI.*

In via generale il criterio distintivo fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato va ravvisato nel fatto che l'oggetto della obbligazione è costituito, nel primo, dalla realizzazione di un risultato mediante l'attività organizzativa svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia e a proprio rischio e nel secondo dalla prestazione di energie lavorative che il dipendente pone a disposizione come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro. Peraltro, nei casi in cui la esistenza o meno della subordinazione al potere direttivo del beneficiario della prestazione non sia agevolmente apprezzabile - come accade principalmente nel campo delle attività di carattere professionale ed intellettuale - possono ai fini della distinzione suddetta soccorrere altri criteri quali la circostanza che nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito da un Opus inteso come risultato dell'attività del lavoratore e non dalle stesse energie lavorative di questo, l'esistenza, in termini anche minimi di un'organizzazione imprenditoriale facente capo al lavoratore e costituente caratteristica precipua del lavoro autonomo e l'incidenza del rischio attinente all'Esercizio della attività, che, nel caso di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro, concretandosi la subordinazione non tanto nelle direttive circa la prestazione quanto nelle modalità del relativo disimpegno nello ambito dell'organizzazione aziendale e delle relative esigenze. (V 5024/85, mass n 442358; (V 5022/85, mass n 442355; (V 6857/82, mass n 424509; (V 6606/81, mass n 417457; (V 1720/76, mass n 380478; (Conf 4422/84, mass n 436319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)