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Sez. 3, Sentenza n. 2886 del 10/05/1982 (Rv. 420774 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA DENUNTIATIO DA PARTE DEL COLTIVATORE - CONSEGUENZE - PREZZO - PAGAMENTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420774-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA DENUNTIATIO DA PARTE DEL COLTIVATORE - CONSEGUENZE - PREZZO - PAGAMENTO - DECORRENZA.*

In tema di prelazione agraria, la dichiarazione di accettazione della denuntiatio da parte del coltivatore ha come conseguenza immediata la modificazione soggettiva del rapporto, cioè la sostituzione del coltivatore stesso nella posizione dell'acquirente (subordinata alla condicio iuris del pagamento del prezzo), e da quel momento decorre il termine previsto dall'art. 8, sesto comma, della legge n. 590 del 1965 per tale pagamento, sul quale non influisce il termine per la conclusione del contratto, concordato tra concedente ed originario offerente. (V 5617/81, mass n 416337; (V 915/81, mass n 411430; (V 848/81, mass n 411341).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)