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Sez. 2, Sentenza n. 4994 del 08/04/2002 (Rv. 553559 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Opposizione a decreto ingiuntivo di valore inferiore a lire due milioni - Proposizione, da parte dell'opponente, di domanda di risarcimento dei danni in misura non determinata - Applicabilità dell'art. 14 cod. proc. civ. - Valore complessivo della controversia superiore a lire due milioni - Regime delle impugnazioni - Appellabilità della sentenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553559-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di importo inferiore a due milioni di lire, l'opponente, che assume la veste di attore, proponga una domanda di risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di giudizio, tale domanda non può essere considerata come una riconvenzionale e, ai fini della individuazione della competenza, il valore di tale domanda si somma a quello della domanda introdotta con il procedimento monitorio; ne consegue che, dovendosi ritenere la domanda di risarcimento dei danni pari, in mancanza di contestazione, al limite massimo della competenza del giudice adito, il valore complessivo della controversia supera il limite di due milioni di lire ed è quindi impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)