Sez. 3, Sentenza n. 20753 del 04/02/2016 Cc. (dep. 19/05/2016) Rv. 267023 - 01
SPORT | Provvedimento questorile di presentazione durante manifestazioni sportive - Procedimento di convalida - Atti relativi al provvedimento - Diritto di esame della documentazione da parte dell'interessato - Impossibilità di ottenere la documentazione durante il termine a difesa - Onere per l'interessato di dimostrare l'esperimento di tentativi infruttuosi di accesso presso gli uffici del Giudice e del PM - Sussistenza.
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Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)