Sez. 3, Sentenza n. 29301 del 11/06/2015 Cc. (dep. 09/07/2015) Rv. 264394 - 01
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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, affinchè sia garantito, in sede di convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (diritto da esercitarsi mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento), è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)