Sez. L, Sentenza n. 3166 del 17/04/1990 (Rv. 466669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DEGLI ELEMENTI MATERIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DEGLI ELEMENTI MATERIALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELL'ELEMENTO PERSONALE - SUFFICIENZA.*
In materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il ridimensionamento dell'azienda non implica anche necessariamente una riduzione degli elementi materiali (quali determinati reparti o tipi di lavorazione), ma può riguardare esclusivamente o in modo prevalente uno solo dei fattori della produzione e cioè l'elemento personale. (V 6882/88, mass n 461128; (V 6158/85, mass n 443291; (V 6618/84, mass n 438160).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)