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Sez. 3, Sentenza n. 19045 del 18/03/2004 Ud. (dep. 23/04/2004) Rv. 228882 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione dei reati - Possibilità di desumere la pericolosità sociale dalle circostanze e modalità del fatto - Legittimazione.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228882-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, previsto dall'art. 274, lett c), cod. proc. pen., gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; peraltro l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)