Sez. 1, Sentenza n. 277 del 18/01/1996 Cc. (dep. 21/02/1996) Rv. 203726 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione del reato - Personalità dell'agente - Valutazione - Valutazione del fatto - Reato anche ai fini della pericolosità - Possibilità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - anche nella formulazione novellata dall'art. 3 legge 8 agosto 1995, n. 332 - possono essere correttamente dedotte dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'agente che in esse si manifesta, con particolare riferimento alla proclività all'uso delle armi, specificamente assunta dalla legge come parametro di negativa valutazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento che aveva dedotto la sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto dalla sua efferata commissione, valutata come "manifestazione di una natura violenta ed incline all' uso delle armi). (Conf. sez. I, Camera Consiglio 6 dicembre 1995, n. 6338, Fiorenti - Contra sez. II, Camera Consiglio 4 novembre 1995, n. 4875, Armeli - in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)