Sez. 2, Sentenza n. 3616 del 25/05/1983 (Rv. 428500 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - OBBLIGATORIETÀ - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - OBBLIGATORIETÀ - CRITERI.*
Nei contratti a prestazioni corrispettive, ove una delle parti o ciascuna di esse giustifichi la propria inadempienza con quella della altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali comportamenti, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto. (V 2843/82, mass n 420725; (Conf 1424/82, mass n 419254; (Conf 6355/81, mass n 417154).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)