Sez. 5, Sentenza n. 52303 del 14/07/2016 Cc. (dep. 09/12/2016) Rv. 268726 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Indagato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di pericolosità - Prova contraria - Rescissione del vincolo con l'organizzazione criminosa - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso concernente l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari in relazione al lasso di tempo di circa otto anni intercorso tra l'emissione dell'ordinanza e i fatti contestati all'indagato, rilevando che nessun elemento idoneo a vincere tale presunzione era emerso dagli atti, né era stato fornito dalla difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)