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Sez. 2, Sentenza n. 707 del 26/01/1987 (Rv. 450409 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITÀ - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DIFFORME DAL CONTENUTO LETTERALE DEL TESTO NEGOZIALE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450409-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITÀ - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DIFFORME DAL CONTENUTO LETTERALE DEL TESTO NEGOZIALE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*

In tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone - pur nella ricerca della comune intenzione degli stessi - come strumento d'interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove il giudice del merito ritenga di discostarsi dal contenuto letterale del testo negoziale, egli deve dare esplicitamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere le espressioni usate dalle parti ambigue o comunque insufficienti a determinare l'effettiva volontà negoziale. (Conf 4309/86, mass n 447704; (Conf 3823/85, mass n 441402; (Conf 130/83, mass n 424930).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)