Sez. 2, Sentenza n. 130 del 07/01/1983 (Rv. 424930 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI - MEZZI - SIGNIFICATO LETTERALE DELLE PAROLE - CRITERIO PRIORITARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ DEI CONTRAENTI - MEZZI - SIGNIFICATO LETTERALE DELLE PAROLE - CRITERIO PRIORITARIO.*
Nell'interpretazione del contratto, l'indagine diretta allo accertamento della volontà dei contraenti deve essere condotta in via prioritaria alla stregua del significato letterale delle parole, e solo se tale esame lascia sussistere dubbi sulla individuazione della suddetta volontà, il giudice deve avvalersi, con criterio di gradualismo, degli altri mezzi ermeneutici indicati dalla legge, tra cui il comportamento delle parti anteriore o posteriore alla conclusione del contratto. (Conf 3342/82, mass n 421321; (Conf 713/82, mass n 418510; (Conf 1800/81, mass n 412480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)