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Sez. L, Sentenza n. 840 del 03/02/1984 (Rv. 433056 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E CONSEGUENTE CESSIONE DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - EFFETTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO NEI CONFRONTI DELLA PRIMA - DIRITTO DI ASSUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SECONDA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI PRECEDENTI RAPPORTI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE SUSCETTIBILE DI COGNIZIONE IN VIA INCIDENTALE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433056-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E CONSEGUENTE CESSIONE DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - EFFETTI - RISOLUZIONE DI DIRITTO NEI CONFRONTI DELLA PRIMA - DIRITTO DI ASSUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SECONDA - DEDUZIONE IN GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI PRECEDENTI RAPPORTI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE SUSCETTIBILE DI COGNIZIONE IN VIA INCIDENTALE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa di Assicurazione per la responsabilità civile (per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e di conseguente cessione del suo portafoglio ad altra impresa, i rapporti di lavoro della prima con i propri dipendenti sono risolti di diritto, mentre sorge per la seconda l'Obbligo, a determinate condizioni, di assumere gli stessi lavoratori in rapporti di lavoro distinti dai precedenti, la cui esistenza costituisce un mero presupposto di fatto del diritto alla nuova assunzione. Conseguentemente, nei giudizi in cui si controverta su tale diritto, l'accertamento dell'indicato presupposto costituisce oggetto non di un'autonoma domanda ma di una semplice questione pregiudiziale (di merito), che, non sussistendo necessità ex lege di pronuncia con efficacia di giudicato e in Mancanza di esplicita domanda in tal senso (soggetta alle preclusioni stabilite dall'art. 416 cod. proc. civ.) ad opera della parte a ciò legittimata da uno specifico interesse, è suscettibile di cognizione in via incidentale da parte del giudice (ordinario) competente in ordine alla controversia relativa al diritto alla nuova assunzione. (V 4879/82, mass n 422888; (V 2127/81, mass n 412850; (V 450/80, mass n 403820; (V 4992/79, mass n 401649; (V 3750/79, mass n 400183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)