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Sez. 1, Sentenza n. 2530 del 28/03/1990 (Rv. 466218 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - LIMITI OGGETTIVI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466218-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - LIMITI OGGETTIVI - INSUSSISTENZA.*

In conformità della ratio dell'art. 334 cod. proc. civ. - che risiede nel rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza - le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è trascorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, contro qualsiasi statuizione della stessa che abbia deciso la controversia in senso a loro sfavorevole ed anche quando si tratti di cosiddetti capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, neppure dalla lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 3470/89, mass n 463458; (Conf 1459/89, mass n 462272; (Conf 399/89, mass n 461526; (Conf 6311/88, mass n 460653; (contra 2433/88, mass n 458200; (contra 2213/88, mass n 458033; (contra 1193/87, mass n 450733; (contra 5864/87, mass n 454258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)