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Sez. L, Sentenza n. 6367 del 04/12/1984 (Rv. 437958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTI AZIENDALI LESIVI DELLA POSIZIONE DI UN SINGOLO LAVORATORE - IMPUGNATIVA SVOLTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTI AZIENDALI LESIVI DELLA POSIZIONE DI UN SINGOLO LAVORATORE - IMPUGNATIVA SVOLTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La condotta antisindacale non S'identifica con la violazione di meri interessi patrimoniali e morali del singolo lavoratore, concretandosi, invece, in Atti diretti a frustrare o limitare l'Esercizio dei diritti di libertà e lo svolgimento dell'attività sindacale. Consegue che, l'impugnativa dei provvedimenti aziendali, lesivi della posizione di un singolo lavoratore, può essere svolta dai rappresentanti delle associazioni sindacali solo se il comportamento posto in essere dal datore di lavoro mediante tali Atti sia contemporaneamente offensivo e degli interessi collettivi di cui è titolare l'associazione sindacale e dell'interesse individuale del lavoratore. (V 3250/82, mass n 421206; (V 1067/82, mass n 418934; (V 1067/82, mass n 418935).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)