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Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 30/11/1995 Cc. (dep. 13/01/1995) Rv. 203282 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Condannato in stato di arresti domiciliari - Equiparazione allo stato di custodia cautelare - Concedibilità della sospensione della esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203282-01

Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario)

Nel caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, lo stato di arresti domiciliari non può essere assimilato allo stato di libertà, che è il presupposto imprescindibile affinché possa concedersi la sospensione dell'esecuzione della pena. In caso contrario, infatti, nell'ipotesi di rigetto della istanza di affidamento in prova al servizio sociale la sospensione dell'esecuzione eventualmente concessa al soggetto agli arresti domiciliari diverrebbe una temporanea ed illegittima rimessione in libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)