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Sez. 1, Sentenza n. 6720 del 25/07/1996 (Rv. 498750 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Costituzione in giudizio del coadiutore del Commissario - Successiva costituzione di quest'ultimo - Effetto sanante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498750-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il difetto di rappresentanza dei soggetti che non hanno "il libero esercizio dei propri diritti" (art. 75 cod. proc. civ.) - fra i quali rientrano le società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria - attiene alla capacità processuale degli stessi, concernendo la titolarità del potere di proporre la domanda, e non riguarda invece la legittimazione ad agire ossia il loro prospettarsi quali titolari del diritto azionato. Ne consegue che la costituzione in giudizio del Commissario straordinario, soggetto processualmente legittimato, il quale faccia proprio e quindi ratifichi tacitamente l'operato del soggetto (nella specie, coadiutore) precedentemente costituitosi per la società senza averne il potere, ha efficacia sanante, anche in fase di impugnazione e con effetti retroattivi - salve le decadenze già verificatesi - della mancanza di legittimazione processuale in capo al "falsus procurator".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)