Sez. 1, Sentenza n. 4167 del 29/04/1994 (Rv. 486420 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Azione revocatoria fallimentare - Esercizio da parte di un soggetto diverso dal commissario - Delega speciale - Mancanza - Costituzione in giudizio del commissario - Sanatoria del difetto di legittimazione "ad processum" - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
Con riguardo ad azione revocatoria fallimentare, che sia stata promossa in nome e per conto dell'amministrazione straordinaria da un soggetto diverso dal commissario (nella specie, coadiutore), il difetto di legittimazione "ad processum", derivante dalla mancanza di una delega speciale, secondo le previsioni dell'art. 32, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, resta sanato, anche in fase di gravame e con effetti "ex tunc", dalla costituzione in giudizio di detto commissario, il quale faccia proprio, e quindi ratifichi l'operato del "falsus procurator".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)