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Sez. 2, Sentenza n. 2275 del 05/07/1968 (Rv. 334546 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - MODIFICAZIONI- MODALITA.*
Stato
decisa il 1968-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334546-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - MODIFICAZIONI- MODALITA.*

La disciplina dettata, in materia regolata da norme derogabili (nella specie, ripartizione delle spese condominiali), da un regolamento di condominio convenzionale, puo essere innovata soltanto da una nuova convenzione deliberata da tutti i condomini o, in caso di dissenso tra costoro, da una diversa statuizione del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)