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Sez. L, Sentenza n. 4033 del 10/07/1984 (Rv. 436005 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436005-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERI.*

Il lavoro espletato, per esigenza dell'attività propria di determinate imprese (nella specie, imprese esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione), in occasione della domenica, giorno abitualmente destinato al soddisfacimento dei bisogni della vita familiare e sociale, rimane caratterizzato, a causa dell'impossibilità di fruire dei benefici connessi a tale destinazione, da una maggiore penosità e quindi da una diversa qualità che ne impone, in base ai principi sanciti dall'art. 36 cost. E fermo il diritto ad un giorno di riposo compensativo, una retribuzione maggiorata, al fine di proporzionare quella ordinaria al superiore costo personale sopportato. Per la Determinazione di tale maggiorazione il giudice deve fare riferimento anzitutto alle fonti collettive che sovente la qualificano con richiamo alle Disposizioni relative alla retribuzione del lavoro festivo. (V 959/84, mass n 433150; (V 931/83, mass n 425692; (V 4660/81, mass n 415366; (V 3470/80, mass n 407314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)