Sez. 3, Sentenza n. 37338 del 08/10/2025 Ud. (dep. 17/11/2025) Rv. 288892-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Rinnovazione delle prove dichiarative decisive - Limitazione ad alcune fonti dichiarative - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione istruttoria, il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello sul rilievo che fosse stata da
questi rivalutata l'attendibilità della persona offesa, della quale soltanto era stata disposta una nuova escussione, sulla base di quanto dichiarato, tuttavia, da altri testimoni).
Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)