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Sez. 1, Sentenza n. 5527 del 08/09/1983 (Rv. 430462 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU BENI DEMANIALI O SU BENI INDISPONIBILI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI OD OBBLIGATORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL MERITO - CONSEGUENZE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430462-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU BENI DEMANIALI O SU BENI INDISPONIBILI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI OD OBBLIGATORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL MERITO - CONSEGUENZE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO APPLICABILE.*

La concessione amministrativa su beni demaniali o su beni indisponibili, al di fuori dei casi in cui la legge, esplicitamente o attraverso la specifica regolamentazione adottata, abbia predeterminato la natura del diritto conferito al concessionario, non attribuisce necessariamente a quest'ultimo diritti di consistenza reale, ma può attribuire anche diritti assimilabili a quelli personali di godimento non esclusi della previsione dell'art. 823 cod. civ. e pienamente compatibili con i poteri d'imperio dell'ente concedente a tutela dell'interesse pubblico. Di conseguenza, per stabilire nei singoli casi, anche al fine di individuare l'aliquota dell'imposta di registro applicabile, se a favore del concessionario sia stato costituito un diritto di natura reale o personale, occorre accertare, con indagine da compiersi dal giudice del merito secondo i normali criteri di interpretazione dei contratti e degli Atti amministrativi, l'effettiva e concreta consistenza di quel diritto sulla base dell'intero contenuto della convenzione e delle sue clausole e, se separato, del provvedimento amministrativo di concessione. (V 4523/82, mass n 422498; (V 1687/71, mass n 352140; (V 2851/67, mass n 330444; (Conf 6463/81, mass n 417289; (Conf 5591/78, mass n 395375).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)