Sez. L, Sentenza n. 8820 del 22/07/1992 (Rv. 478297 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere | Beneficio del prepensionamento ex artt. 35 e 37 della legge n. 416 del 1981 per i dipendenti da imprese del settore poligrafico e conseguente attribuzione delle provvidenze ex art. 37 citato - Spettanze al lavoratore già titolare di pensione di invalidità - Contrasto con il principio dell'immutabilità del titolo della pensione - Insussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere
Il beneficio del prepensionamento, di cui agli artt. 35 e 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416, per i dipendenti da imprese operanti nel settore "poligrafico" e la conseguente attribuzione delle provvidenze di cui alla seconda di tale norma (computo del trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di cinque anni, nonché pagamento di un'indennità pari a quella di anzianità, acquista per il servizio prestato presso l'azienda) spettano anche al lavoratore che sia già titolare di pensione di invalidità, senza che a ciò osti il principio dell'immutabilità del titolo della pensione, nella sua residua consistenza, dopo la prevista equiparazione (art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153) della pensione di anzianità a quella di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, e specialmente dopo l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 il cui art. 1, decimo comma, ha stabilito che al compimento di tale età anche l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)