Sez. 6, Sentenza n. 53646 del 04/10/2017 Ud. (dep. 28/11/2017) Rv. 271685 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Reato associativo - Aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - Agevolazione di un'associazione mafiosa - Applicabilità - Natura oggettiva - Sussistenza - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche al reato associativo (nella specie, finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti) e, in tal caso, la stessa ha natura oggettiva in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, è direttamente connessa alla struttura organizzativa dell'associazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che la natura, soggettiva o oggettiva, della circostanza aggravante dipende dalle sue connotazioni nel caso concreto e dalla natura del reato in relazione al quale viene contestata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 118, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)