Sez. 2, Sentenza n. 191 del 23/01/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207839 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Valutazione - Criteri - Problemi organizzativi inerenti al reperimento dell'aula ed alla sicurezza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della valutazione della particolare complessità del dibattimento, la quale consente, a norma del secondo comma dell'art. 304 cod. proc. pen., di ordinare la sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nei processi relativi ai reati indicati dall'art. 407 dello stesso codice, può tenersi conto di vari elementi, come il numero degli imputati e delle imputazioni, la natura dei fatti contestati, il numero e l'entità delle prove dedotte, tra cui tuttavia non possono farsi rientrare i problemi organizzativi, quali quelli inerenti al reperimento di una struttura idonea alla celebrazione del dibattimento, anche in relazione alle esigenze di sicurezza dei c.d. "pentiti", determinati sì dalla natura ("id est" dalla complessità) del processo, ma prevedibili fin dall'emissione del decreto che dispone il giudizio e quindi risolvibili prima del dibattimento stesso: diversamente opinando, infatti, si farebbero inammissibilmente ricadere sulla libertà personale degli imputati le conseguenze derivanti da carenze dell'amministrazione giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)