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Sez. 5 - , Sentenza n. 22831 del 22/03/2019 Ud. (dep. 23/05/2019) Rv. 275405 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Imputato non comparso - Notifica dell'avviso di deposito della sentenza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275405-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio (nella specie detenuto agli arresti domiciliari che aveva espressamente rinunziato a comparire), in quanto la previsione degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto dal suo difensore, e ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., abolendo l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)