Sez. 6, Sentenza n. 35773 del 03/04/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 237662 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Istanza fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione in carcere - Accertamento - Obbligo del giudice di disporre perizia - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l'art. 299, comma quarto-ter, cod.proc.pen., prevede, in relazione all'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato, l'obbligo di disporre la perizia con esclusivo riferimento al caso in cui l'incompatibilità con la custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da A.I.D.S. o da grave deficienza immunitaria, rimanendo libero il giudice, negli altri casi, di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga con congrua motivazione di escludere l'allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframurarie prestate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)