Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 25/06/1981 (Rv. 414794 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEL TERMINE PER LA CITAZIONE NELL'ORDINANZA DI INTEGRAZIONE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE IN DETTO PROVVEDIMENTO DELLA SUCCESSIVA UDIENZA DI COMPARIZIONE CON UN CONGRUO INTERVALLO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEL TERMINE PER LA CITAZIONE NELL'ORDINANZA DI INTEGRAZIONE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE IN DETTO PROVVEDIMENTO DELLA SUCCESSIVA UDIENZA DI COMPARIZIONE CON UN CONGRUO INTERVALLO - SUFFICIENZA.*
Il termine disposto dall'istruttore, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, per l'integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, se lasciato decorrere, importa l'inammissibilita dell'impugnazione stessa, la quale si verifica anche quando, nell'ordinanza di integrazione, non sia stato fissato il termine entro cui la citazione deve essere fatta, essendo sufficiente, per l'esistenza dell'Onere incombente all'attore sulla base della norma citata, che il giudice abbia indicato, con congruo intervallo, la successiva udienza di comparizione delle parti. (V 3039/80, mass n 406805; (V 2033/80, mass n 405673; (V 1381/80, mass n 404914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)