Sez. 1, Sentenza n. 3676 del 13/04/1987 (Rv. 452609 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE NEL TERMINE CONCESSO DAL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE SPONTANEA DEL LITISCONSORTE NON OLTRE L'UDIENZA FISSATA NELL'ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVANZA - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO CONCESSO - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTIMATO DI MEMORIA DIFENSIVA - SANATORIA - INIDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE NEL TERMINE CONCESSO DAL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE SPONTANEA DEL LITISCONSORTE NON OLTRE L'UDIENZA FISSATA NELL'ORDINANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVANZA - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO CONCESSO - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTIMATO DI MEMORIA DIFENSIVA - SANATORIA - INIDONEITÀ.*
Il principio operante con riguardo al giudizio di appello, secondo cui la inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, qualora il soggetto nei cui confronti l'ordine doveva essere eseguito si sia spontaneamente costituito in giudizio anche se sia scaduto il termine per l'integrazione, purché non successivamente alla udienza fissata (ai sensi dell'art. 331 primo comma cod. proc. civ.) coll'ordinanza che dispone l'integrazione, non trova applicazione con riguardo al ricorso per Cassazione qualora avvenuta la notificazione per l'integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, l'intimato abbia successivamente notificato una memoria difensiva alle altre parti, atteso che nel giudizio di Cassazione l'ordine di integrazione del contraddittorio comporta soltanto la fissazione del termine per la notifica dell'impugnazione alla parte pretermessa con la conseguenza che con la scadenza del termine assegnato si determina nei confronti della controparte il passaggio in giudicato con la correlativa inefficacia di ogni attività successiva. (V 6158/82, mass n 423840; (V 5169/82, mass n 447781; (V 4129/81, mass n 414794; (V 1381/80, mass n 404914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)