diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 40097 del 25/10/2001 Cc. (dep. 12/11/2001) Rv. 220297 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Archiviazione di un procedimento penale in Italia - Equiparabilità a sentenza irrevocabile - Esclusione - Possibilità dell'estradizione.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220297-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato, non ricorrono le preclusioni alla sentenza favorevole all'estradizione, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non vi è più procedimento pendente né è stata emanata una sentenza irrevocabile nello Stato, non potendosi equiparare a quest'ultima il decreto di archiviazione, né dal punto di vista formale né sostanziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 1, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 8, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 9, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)