Sez. 6, Sentenza n. 27853 del 16/06/2005 Cc. (dep. 26/07/2005) Rv. 232091 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Archiviazione di un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto per mancanza di querela - Equiparabilità a sentenza irrevocabile - Esclusione - Estradizione - Legittimità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni
In materia di estradizione, qualora il procedimento penale in Italia per lo stesso fatto sia stato archiviato per mancanza di querela non ricorre alcuna preclusione alla sentenza favorevole all'estradizione, in quanto il decreto di archiviazione non contiene il giudizio sul fatto per il quale l'estradizione è stata richiesta, ma si limita a prendere atto che l'azione penale non può essere promossa in Italia.
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)