Sez. L, Sentenza n. 9614 del 21/07/2000 (Rv. 538651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Determinazione dell'inquadramento del lavoratore - Accertamento in fatto dell'attività svolta - Individuazione delle qualifiche e categorie contrattuali - Raffronto tra i due accertamenti - Necessità - Fattispecie relativa a impiegato delle Ferrovie dello Stato svolgente funzioni di rappresentanza dell'azienda in udienza ex art. 420 cod. proc. civ..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda di inquadramento superiore a quello del settimo livello - relativo allo svolgimento di attività amministrativa con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore -, proposta da impiegato delle Ferrovie dello Stato svolgente, in relazione al contenzioso in materia di lavoro, oltre a mansioni di collegamento esecutivo con l'Avvocatura dello Stato, e similari, funzioni di rappresentanza personale dell'azienda in udienza, a norma dell'art. 420 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)