Sez. 1, Sentenza n. 20348 del 10/04/2014 Cc. (dep. 15/05/2014) Rv. 262257 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Presunzione di pericolosità - Attualità - Onere della prova a carico del Pubblico Ministero - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito qualora vi sia stato il riconoscimento giudiziale dell'appartenenza del soggetto alla cosca, anche nelle forme del concorso esterno, e non risultino elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto, mentre, in assenza di tale accertamento da parte del giudice penale, è onere della pubblica accusa fornire positivamente la prova, anche indiziaria, della attuale contiguità del proposto all'associazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)